ASSOCIAZIONE FIAB VICENZA TUTTINBICI STATUTO
Approvato dal Consiglio Direttivo il 25-08-2020
Approvato dall’Assemblea Straordinaria il 19 settembre 2020
TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1) A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. denominata ” FIAB VICENZA TUTTINBICI”.
L’associazione assumerà nella denominazione l’acronimo “aps” successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
L’Associazione di promozione sociale cicloambientalista denominata: “FIAB VICENZA TUTTINBICI ” è ufficialmente costituita nel 1993, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia.
Art. 2) La durata dell’Associazione “FIAB VICENZA – TUTTINBICI ” è illimitata e la sua sede viene determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Art. 3) L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Intende perseguire principalmente finalità e attività collegate al tema dell’uso della bicicletta nell’ambito delle politiche per una mobilità sostenibile.
Inoltre si ispira e condivide i principi di democrazia, partecipazione sociale, non violenza e difesa dell’ambiente.
E’ aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto, a cui fanno riferimento anche i Regolamenti attuativi resisi necessari, agisce nei limiti del Codice Civile e delle norme di legge che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato.
L’Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.
I Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione.
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art.4) L’associazione si pre figge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:
a) l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice, economico ed ecologico, sia individuale sia collettivo;
b) la promozione, lo sviluppo dell’uso della bicicletta concorrendo e supportando le iniziative, le attività pubbliche e private di mobilità ciclistica, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, in particolare per l’estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, migliorando la qualità della vita e le relazioni sociali;
e) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;
f) di tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica, combattendo inquinamento e riscaldamento globale, favorendo il risparmio energetico e l’ecologia; di promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo eco- compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti culturali, artistici ed ambientali del territorio; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici;
g) la promozione di manifestazioni pubbliche ed altre occasioni utili per realizzare le finalità statutarie.
h) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
i) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
j) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea;
k) editare pubblicazioni utili per realizzare le finalità dell’associazione;
l) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
m) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
n) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale;
o) cooperare con tutti coloro che, nei piu svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.
Art. 5) L’Associazione è apartitica, non presenta proprie liste di candidati alle elezioni europee e nazionali, sia politiche sia amministrative.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto al socio di usare il nome o il logo dell’associazione per scopi elettorali.
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists Federation (ECF).
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III – SOCI
Art. 6) L’associazione è aperta a chiunque ( persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
Art. 7) Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti.
Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il socio può richiedere al presidente di apporre all’ordine del giorno l’argomento di sua richiesta.
Se maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.
E’ previsto il rimborso delle spese sostenute dal socio e preventivamente autorizzate, nello svolgimento dell’attività prestata, secondo un regolamento che il Consiglio Direttivo approverà
entro tre mesi dalla data dell’approvazione del presente statuto, ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto, in modo da garantire trasparenza e uniformità di gestione in tutte le sezioni dell’Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici.
La partecipazione dei soci è una costante della vita associativa tesa a garantire sia la democrazia
interna sia la sua caratterizzazione esterna.
I soci che desideranosvolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori
preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato
un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
L’ associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17,
comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta
per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Ai sensi dell’articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore a quanto stabilito dal decreto leg.vo n.117/2017 e succ. modifiche.
Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione sociale di bilancio.
Art. 8) Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per grave mancanza di rispetto delle norme statutarie, assunto dal Consiglio Direttivo, va ratificato dalla prima Assemblea dei soci con voto segreto. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
Art. 9) Il rinnovo del tesseramento all’Associazione si effettua annualmente nei modi e nei termini
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci: Ordinarie e Straordinaria;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) organo di controllo, se obbligatorio.
Art.11) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
E’ composta da tutti i soci in regola con il tesseramento.
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai soci maggiorenni tesserati nell’anno di riferimento.
Ogni socio legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, secondo un modello inviato contestualmente alla convocazione dell’assemblea.
Viene ammessa, quindi ,una sola delega per socio.
Art.12) L’assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale e l’Assemblea Straordinaria è convocata solo per eventuali
modifiche dello Statuto e per l’eventuale liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata:
– per iniziativa del Presidente o deliberazione del Consiglio Direttivo;
– per richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, purché nella domanda stessa sia indicato l’argomento di cui si chiede la trattazione.
Art.13) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita anche tramite
posta elettronica.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea.
A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede centrale e delle sezioni, ed ogni socio può consultarlo.
Art.14) Assemblea Ordinaria: L’assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
In entrambi i casi delibera a maggioranza semplice.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea, prima di iniziare nomina un proprio Presidente d’Assemblea e un Segretario.
Art.15) L’Assemblea Ordinaria dei soci ogni anno delibera separatamente sui punti dell’ordine del
giorno:
a) la relazione tecnico-finanziaria sulla gestione dell’anno trascorso;
b) approva il bilancio consuntivo dell’Associazione di cui i partecipanti avranno copia;
c) approva il bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 14,
d) approva le principali attività previste per il nuovo anno;
e) delibera in merito agli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
f) delibera su mozioni ed emendamenti presentati per iscritto.
Art.16) L’Assemblea Ordinaria ogni triennio elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio
Direttivo. Ogni votante potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al 50% più 1 del numero dei Consiglieri. A parità di voti sarà eletto il più anziano di appartenenza all’Associazione.
E’ compito dell’assemblea la nomina dell’organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 30 del
decreto leg.vo 117/17.
Art.17) Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria dei soci delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulla liquidazione e lo scioglimento dell’Associazione.
Per il punto a) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con una maggioranza qualificata dei 3/4 (tre
quarti) dei votanti.
Per il punto b) devono essere presenti e votare a favore almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, nella stessa riunione che lo
delibera, si dovrà determinare, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, la devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.18) CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre dispari di Consiglieri, compreso il Presidente, con un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici), eletti dall’Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto.
Il numero dei Consiglieri, compreso il Presidente, è riferito al numero dei soci dell’anno
precedente:
– fino a 300 (trecento) soci: 7 Consiglieri;
– da 301 (trecentouno) a 500 (cinquecento) soci: 9 Consiglieri;
– da 501 (cinquecentouno) a 700 (settecento) soci: 11 Consiglieri;
– da 701 (settecentouno) soci in poi: 13 Consiglieri.
I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci iscritti
e in regola con la quota associativa, che hanno fatto pervenire la propria candidatura
al Presidente, entro le ore 12:00 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente a quello di
effettuazione dell’Assemblea.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazione e senza plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
Presidente e consiglieri possono ricandidarsi all’assemblea elettiva.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario e Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi carica politica elettiva in corso presso gli enti locali o come parlamentare.
Art.19) Il Consiglio Direttivo si riunisce (anche in video conferenza):
a) almeno una volta ogni 2 (due) mesi nel corso dell’anno associativo;
b) a seguito di una richiesta formale di almeno 3 (tre) Consiglieri.
In tal caso la domanda stessa dovrà indicare gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in
carica.
Le deliberazioni devono adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti.
Possono essere ammessi senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritiene
particolarmente qualificati o partecipativi in merito alle attività dell’Associazione.
I verbali sono depositati presso la sede centrale nel registro dei verbali e ogni socio può consultarlo.
Art.20) Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l’attività dell’Associazione, in particolare:
a) realizza i fini di cui all’art. 1;
b) amministra i fondi che sono a disposizione dell’Associazione;
c) predispone la relazione tecnico-finanziaria della gestione associativa da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
d) delibera il bilancio consuntivo;
e) delibera i Regolamenti dell’Associazione;
f) vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme associative;
g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
h) determina gli importi del tesseramento annuale con validità dal successivo anno sociale;
i) nomina Commissioni e Referenti Operativi fra i soci volontari, coordinati sempre da un
componente del Consiglio Direttivo;
j) nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per perseguimento degli scopi sociali e per
l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari.
k) elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere; il Segretario e
il Tesoriere, possono essere nominati anche fra i soci; la funzione di segretario e tesoriere può
essere svolta dalla stessa persona
l) accoglie o respinge le domande di ammissione.
Art.21) Il Consiglio Direttivo decade:
1) per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporaneamente nell’arco del
triennio, della maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea;
2) per volontà dell’Assemblea dei soci.
Art.22) La disciplina da seguire a seguito della decadenza degli organi dell’Associazione.
Per il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo: il Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione per il rinnovo delle cariche.
Convoca entro 60 (sessanta) giorni l’Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al
massimo nei successivi 30 (trenta).
Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato precedente.
Per il Presidente è la seguente: il Consiglio Direttivo resta in carica per l’ordinaria amministrazione
e per il rinnovo della carica a norma dell’art. 18, che avverrà a seguito dell’implementazione di un
nuovo Consigliere a norma dell’art. 18.
Il nuovo Presidente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Art.23) In caso di dimissioni o decadenza di uno più Consiglieri, in numero tale da non dare luogo
alla decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, vengono sostituiti da coloro che, nell’ultima
Assemblea, hanno ottenuto più voti dopo l’ultimo degli eletti.
In caso di pari merito, il direttivo può scegliere se proseguire con un consigliere in meno per evitare
di superare il numero massimo di consiglieri previsti all’art.18.
In mancanza di sostituti indispensabili per raggiungere il numero minimo di consiglieri, il Consiglio
Direttivo convoca entro 60 (sessanta) giorni l’Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta), per l’elezione del Consigliere o Consiglieri necessari.
Il nuovo Consigliere o Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo.
Art.24) IL PRESIDENTE: Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, Enti o Autorità, in giudizio e ne firma gli atti.
E’ responsabile unitamente al Consiglio Direttivo nei confronti dell’Assemblea dei soci.
Inoltre:
a) convoca e può presiedere l’Assemblea dei soci;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell’ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
c) in assenza temporanea del Presidente la rappresentanza spetterà al VicePresidente;
d) in caso di assenza definitiva, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve procedere come previsto dall’art. 16;
e) in tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo il Presidente continua ad esercitare
l’ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Direttivo, sino al rinnovo del nuovo Consiglio
Direttivo;
f) il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari;
g) in caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art.25) L’Associazione può riconoscere la costituzione di Sezioni secondo l’apposito Atto Costitutivo e Regolamento.
Art.26) L’associazione dovrà nominare con delibera dell’assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Art.27) Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo, sono gratuite.
Art.28) IL SEGRETARIO: dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; predispone l’ordine del giorno su indicazione del Presidente; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; cura l’archivio dell’Associazione; può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Art.29) IL TESORIERE: cura l’amministrazione dell’Associazione:ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell’Associazione; tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa; redige i bilanci e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti secondo le indicazioni impartite del Consiglio Direttivo; può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo; è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa; può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l’autorizzazione del Consiglio Direttivo; collabora con il Collegio dei Revisori dei conti nella buona gestione del patrimonio dell’Associazione (se obbligatorio).
TITOLO V – CONTO ECONOMICO
Art.30) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative periodiche dei soci;
b) contributi pubblici e privati;
c) iniziative promozionali;
d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
f) sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
g) entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo il imiti definiti nell’art. 4 del presente statuto;
h) le raccolte fondi;
i) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili durante l’anno.
Art.31) Le quote dei soci e le eventuali entrate dovranno essere depositate al Tesoriere dell’Associazione.
Art.32) L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato.
I soci possono prenderne visione.
Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore.
E’ comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art.33) Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero oggetto di mozione d’ordine.
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art.34) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo È devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
TITOLO VII – CONTROVERSIE
Art.35) In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l’Associazione, relativamente all’atto costitutivo e al presente Statuto, sarà competente un Collegio di Conciliazione composto da tre soci, nominati uno per ciascuno delle parti e un terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure e comunque nel rispetto del contraddittorio, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità giudiziaria.
In caso di esclusione del socio, questi potrà appellarsi all’Assemblea Ordinaria che si esprimerà a scrutinio segreto, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.
TITOLO VIII – NORME FINALI
Art.36) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
Per FIAB Vicenza Tuttinbici
Il Presidente Marco Galla